Lo statuto della Borsa Filatelica Nazionale

1) E’ istituita in Milano la BORSA FILATELICA NAZIONALE.


2) La Borsa ha carattere nazionale, è apolitica e non persegue scopo di lucro. La sua Sede Sociale è in Milano. Qualora ne venga fatta richiesta o se ne presenti l’opportunità, la Borsa potrà tenere le sue riunioni in altre città. Sezioni autonome della Borsa stessa potranno essere eventualmente create in altre città.


3) La Borsa Filatelica Nazionale si propone di mantenere e promuovere amichevoli relazioni tra commercianti e collezionisti di francobolli, periti e cultori di filatelia, al fine di effettuare ed incrementare, sotto un comune indirizzo, la diffusione della filatelia stessa.


4) Possono essere soci della BORSA FILATELICA NAZIONALE :

a) i commercianti di francobolli per collezione muniti di regolare licenza di esercizio; b) i commercianti o produttori di materiale filatelico;
c) i periti filatelici;
d) i giornalisti iscritti all’albo nazionale e gli editori filatelici;
e) quei filatelici e non che il Comitato Direttivo della Borsa riterrà di nominare Soci Onorari o Soci Benemeriti ( senza diritto di voto );
f) quei filatelici già soci che si obbligano ad attenersi scrupolosamente alle norme dello statuto e del regolamento ( senza diritto di voto );


5) Condizioni essenziali per essere Soci della Borsa o ammesso a frequentarla e ricevere la relativa tessera di riconoscimento sono:

a) libero godimento della cittadinanza italiana;
b) notoria ed indiscussa correttezza commerciale.

Con uguali diritti e doveri possono infine essere ammessi, come Soci i cittadini stranieri residenti in Italia od appartenenti a paesi stranieri che usino pari trattamento ai cittadini italiani.


6) Le decisioni in merito all’accoglimento delle relative domande di ammissione spettano al Comitato Direttivo della Borsa e sono insindacabili.


7) Ogni socio è tenuto a :

a) uniformarsi alle direttive del Comitato della Borsa;
b) osservare sotto la sua personale ed esclusiva responsabilità le norme e le leggi, fiscali o altre, vigenti;
c) osservare ogni forma di correttezza commerciale.

L’inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l’assoluto divieto a frequentare i locali della Borsa e sottoporrà l’inadempiente al provvedimento di allontanamento o di espulsione che, secondo i casi, sarà pronunciato dal Presidente della Borsa o, in sua assenza, dal Vice Presidente, sentito, ove occorra, il parere del Comitato Direttivo.

8) Il funzionamento della Borsa è affidato:

1) per la parte direttiva ad un Comitato composto da :

a) un Presidente
b) un Vice Presidente
c) cinque Consiglieri più due eventualmente cooptati dal Presidente
d) rappresentanti regionali, invitati a far parte del Comitato Direttivo ogni qualvolta sia opportuna la loro presenza.
Al Vice Presidente ed a due Consiglieri nominati a turno è affidato, tra l’altro il compito della permanente disciplina per il buon andamento della Borsa.

2) per la parte amministrativa :

a) al Segretario
b) al Cassiere ( scelto tra i membri del Comitato )
c) a due Revisori dei Conti


9) Funzionerà inoltre, una Commisione di Vigilanza, composta da un Direttore e da tre Membri, alla quale è affidato il controllo del materiale offerto o, comunque, ceduto nei locali della Borsa. Tale Commissione ha diritto :
a) di esaminare il materiale offerto;
b) di sottoporlo eventualmente ad un perito di sua fiducia;
c) di ritirare insindacabilmente quello o quegli esemplari che ritenesse non autentici, truccati o comunque non commerciabili;
d) di emettere provvedimento di allontanamento e di proporre al Comitato Direttivo l’espulsione, indipendentemente dalla sanzione di cui al punto c) nei confronti di quel socio che ha offerto o comunque ceduto il materiale incriminato.


10) La nomina di tutte le cariche sociali anzidette è devoluta all’ Assemblea generale dei Soci, con diritto di voto, eccezione fatta per il Segretario che è di competenza del Comitato Direttivo e può cadere su persona estranea ai Soci. Tutte le cariche sociali, eccetta quella del Segretario, sono gratuite.
L’Assemblea si riunirà normalmente una volta all’ anno, entro il mese di febbraio.
Potrà essere convocata in seduta straordinaria dal Comitato Direttivo ogni qualvolta questo lo riterrà necessario o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci.
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio di ogni anno sino al sucesssivo 31 dicembre.

11) Tutti i componenti del Comitato Direttivo e le altre cariche sociali dureranno in carica tre anni e potranno essere in parte o totalmente riconfermate.


12) Il Comitato Direttivo della Borsa, convocato dal Presidente, o su richiesta motivata da parte di uno o più componenti il Comitato Direttivo stesso emetterà, caso per caso, decidendo a maggioranza di voti, tutte quelle deliberazioni, norme regolamentari e provvedimenti, anche di carattere disciplinare, che riterrà opportuno per il funzionamento, la disciplina ed il buon andamento della Borsa e deciderà, altresì, insindacabilmente, sugli eventuali reclami o contestazioni. Copia delle più importanti deliberazioni o provvedimenti sarà esposta nei locali della Borsa.


13) Soltanto il Comitato Direttivo potrà porre modifiche al regolamento.


14) E’ istituito un “ Ruolo d’Onore dei Benemeriti della Filatelia “.

a) esso viene conferito a persone che hanno ottenuto particolari benemerenze nel campo della filatelia, con speciale considerazione nei confronti di iscritti alla BORSA FILATELICA NAZIONALE.
b) le proposte, motivate e controfirmate da almeno due Soci iscritti alla Borsa
dovranno essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo entro il 30 giugno di ogni anno
c) l’esame e la valutazione delle benemerenze compete al Comitato Direttivo il
quale decide inappellabilmente;
d) il conferimento del “ Ruolo d’Onore “ non potrà superare ogni volta il numero di tre nominativi e sarà effettuato in data e modalità da fissare a cura del Comitato
Direttivo;
e) agli insigniti verrà consegnato un premio speciale ed una pergamena.

15) La durata della Borsa è fissata a tempo indeterminato. Per il suo scioglimento varranno le norme e consuetudini vigenti al momento dello scioglimento.